Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi
                      all'autorita' giudiziaria 
 
  1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d'appello
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono  in  materia
di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non
e' stata assunta in  decisione,  le  parti,  con  istanza  congiunta,
possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale  a  norma
delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice
di procedura civile. 
  (( Tale facolta' e' consentita altresi'  nelle  cause  vertenti  su
diritti che abbiano nel contratto collettivo  di  lavoro  la  propria
fonte  esclusiva,  quando  il  contratto  stesso  abbia  previsto   e
disciplinato la soluzione arbitrale. Per le  controversie  di  valore
non  superiore  a  50.000  euro   in   materia   di   responsabilita'
extracontrattuale o aventi  ad  oggetto  il  pagamento  di  somme  di
denaro,  nei  casi  in  cui  sia  parte  del  giudizio  una  pubblica
amministrazione, il consenso di questa alla richiesta  di  promuovere
il procedimento  arbitrale  avanzata  dalla  sola  parte  privata  si
intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica  amministrazione
esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta. )) 
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al
comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute,
dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio
dell'ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero  la
corte di appello per la nomina  del  collegio  arbitrale  ((  per  le
controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le  parti  lo
decidano concordemente, di un arbitro per le controversie  di  valore
inferiore  ad  euro  100.000  )).  Gli  arbitri   sono   individuati,
concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine,
((  tra  gli  avvocati  iscritti  da  almeno  cinque  anni  nell'albo
dell'ordine circondariale che non hanno subito  negli  ultimi  cinque
anni condanne definitive comportanti la sospensione  dall'albo  ))  e
che,  prima  della  trasmissione  del  fascicolo,  hanno   reso   una
dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso. 
  (( 2-bis. La  funzione  di  consigliere  dell'ordine  e  l'incarico
arbitrale di  cui  al  presente  articolo  sono  incompatibili.  Tale
incompatibilita' si estende anche per i consiglieri uscenti  per  una
intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato. )) 
  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli
effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e
il lodo ha gli stessi effetti della sentenza. 
  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in  grado
d'appello  e  il  procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la
pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall'accettazione  della
nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto
entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. (( E'  in
facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti,  richiedere  che
il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta
giorni )). Quando il processo e' riassunto il lodo  non  puo'  essere
piu' pronunciato. Se nessuna delle parti  procede  alla  riassunzione
nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo  338
del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del
codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del  lodo
pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo
periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la
riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'. 
  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare
del Ministro della giustizia, (( da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto )), possono essere stabilite riduzioni dei parametri
relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si  applica
l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura
civile. 
  (( 5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi'  stabiliti
i  criteri  per  l'assegnazione  degli  arbitrati  tra  i  quali,  in
particolare,  le  competenze  professionali  dell'arbitro,  anche  in
relazione alle ragioni del contendere e alla  materia  oggetto  della
controversia, nonche' il principio della rotazione  nell'assegnazione
degli  incarichi,  prevedendo  altresi'   sistemi   di   designazione
automatica. ))